UNIONE NAZIONALE PRO LOCO D'ITALIA
Ente Assistenziale riconosciuto dal Ministero degli Interni
con D.M. n. 559/C 11976.12000a (121) - del 18 giugno 1998
Iscritta nel Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale n. 56 Legge b. 383 del 7 dicembre 2000
UNPLI PUGLIA
Statuto e Regolamento per le Pro Loco di Puglia
PRO LOCO ALEZIO
Art. 1 Costituzione, denominazione e sede
1.1 In data 11 febbraio 1992 presso il notaio Dott. Alfredo Positano in Poggiardo (Le) presso
lo studio sito in Piazza Umberto 1°, è stata costituita, con atto pubblico n. 104 registrato a
Maglie il 14 febbraio 1992, l'Associazione Pro Loco di Alezio con sede legale nel Comune di
Alezio. L'eventuale trasferimento della sede sociale non comporta modifiche al presente
statuto.
1.2 La Pro Loco di Alezio aderisce all’UNPLI ( Unione Nazionale delle Pro Loco d'Italia ), tramite il Comitato Regionale di Puglia.
Art. 2 - Caratteristiche e competenza territoriale
2.1 La Pro Loco è un’associazione di volontariato, di natura privatistica, senza fini di lucro, con
valenza di pubblica utilità sociale, e con rilevanza di interesse pubblico.
2.2 Essa ha competenza nel Comune di Alezio.
2.3 La Pro Loco può operare anche al di fuori del proprio Comune in presenza di forme consortili
con altre Associazioni o Enti o di convenzioni stipulate con Comuni e Province in località in cui
non esista altra associazione Pro Loco.
Art. 3 – Finalità
3.1 La Pro Loco ha finalità di promozione sociale, di valorizzazione delle realtà e delle potenzialità
naturalistiche, culturali, storiche, turistiche ed enogastronomiche del luogo su cui insiste. In
particolare si propone le seguenti finalità:
a) tutela e miglioramento delle risorse ambientali, turistiche e culturali del luogo;
b) assistenza, tutela e informazione turistica;
c) iniziative atte a sensibilizzare la popolazione residente nei confronti del fenomeno sociale,
culturale, ambientale e turistico;
d) promozione e assunzione di iniziative e di manifestazioni atte a favorire la conoscenza, la
valorizzazione e la salvaguardia delle risorse culturali e turistiche;
e) compiti di vigilanza sul prodotto turistico;
f) attività di utilità sociale e di solidarietà sia verso gli associati che verso terzi, finalizzate alla
conoscenza ed agli scambi culturali;
g) collaborazione con l’UNPLI (Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia – Comitato Regionale)
quale organo rappresentativo delle Pro Loco e di collegamento con la Regione Puglia e con la
Provincia di Lecce.
h) apertura e gestione di un circolo per i propri soci.
Art. 4 - Finanziamento e patrimonio
4.1 Il patrimonio della Pro Loco è formato da:
a) le quote sociali, annualmente stabilite dall’Assemblea dei soci nel bilancio di previsione, da
versare entro il 28 febbraio di ogni anno;
b) contributi dei soci;
c) eredità, donazioni e legati;
d) contributi dello Stato, della Regione, della Provincia, del Comune o di Istituzioni pubbliche;
e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f) contributi dell’Unione Europea;
g) proventi di gestioni permanenti od occasionali di beni e di servizi ai soci o a terzi, anche
attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, agricola e artigianale,
svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria;
h) erogazioni liberali di soci o di terzi per i fini istituzionali;
i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e
sottoscrizioni anche a premi;
l) entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.
4.2 Gli avanzi di amministrazione vanno impegnati per le attività istituzionali dell’anno successivo.
4.3 E’, comunque, fatto assoluto divieto di distribuire ai soci eventuali proventi delle attività
esercitate, anche in forma indiretta.
Art. 5 – Soci
5.1 I soci della Pro Loco si distinguono in soci ordinari, sostenitori, benemeriti e onorari.
Socio ordinario è chi assolve al versamento della quota sociale ordinaria annua.
Socio sostenitore è chi versa somme superiori alla quota ordinaria di associazione.
Socio benemerito è il socio nominato tale dall’Assemblea per particolari meriti acquisiti durante la
vita della Pro Loco.
Socio onorario è chi per meriti particolari verso la Pro Loco o la località è insignito di tale titolo con
delibera motivata dal Consiglio di Amministrazione.
5.2 I soci benemeriti e onorari sono esentati dal pagamento della quota sociale annua.
5.3 La qualità di socio è conseguibile da tutti i cittadini italiani e comunitari, e si perde per
dimissioni, morosità o indegnità.
Art. 6 - Diritti e Doveri
6.1 I soci ordinari e sostenitori hanno il dovere di versare la quota sociale annua stabilita
dall’Assemblea in occasione del bilancio preventivo.
6.2 Tutti i soci in regola con i versamenti della quota sociale, purchè maggiorenni, hanno diritto:
a) di voto per eleggere gli organi direttivi della Pro Loco;
b) di essere eletti alle cariche direttive della Pro Loco;
c) di voto per l’approvazione dei bilanci, delle modifiche statutarie e regolamentari della Pro Loco;
d) a ricevere la tessera della Pro Loco;
e) a ricevere le pubblicazioni della Pro Loco;
f) a frequentare i locali della Pro Loco;
g) di fruire dei servizi della Pro Loco e di partecipare a tutte le sue attività;
6.3 I soci hanno il dovere di ossequiare le norme statutarie e regolamentari, di partecipare alla vita
sociale e amministrativa dell’associazione, di curarne l’immagine e di garantirne l’assetto
economico.
Art. 7 - Ammissione e perdita di qualifica di socio
7.1 La qualifica di socio è conseguibile da tutti i residenti e domiciliati nella località, e si perde per
dimissioni, morosità e indegnità.
7.2 L’ammissione a socio della Pro Loco viene deliberata dal Consiglio Direttivo a seguito di
presentazione di regolare istanza accompagnata dal versamento della quota sociale prevista.
7.3 La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.
7.4 L’esclusione di un socio viene deliberata dal Consiglio Direttivo della Pro Loco secondo l’art.
7.1.
Art. 8 - Organi
8.1 Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei Revisori dei Conti;
e) il Collegio dei Probiviri.
Art. 9 - Assemblea dei Soci
9.1 L’Assemblea dei soci rappresenta la universalità degli associati, e le sue decisioni obbligano
tutti gli iscritti.
9.2 L’Assemblea ha il compito di dare le direttive generali per la realizzazione degli scopi sociali.
9.3 All’Assemblea prendono parte tutti i soci in regola con la quota sociale dell’anno in corso;
hanno diritto di voto i soci che risultino in regola con le quote sociali dell’anno precedente ed
abbiano versato entro i termini stabiliti quelle dell’anno in corso.
9.4 Sono consentite sino a due deleghe. Nella elezione degli organi sociali i soci possono esprimere
preferenze sino ad un massimo dei due terzi dei seggi da assegnare.
9.5 L’Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.
9.6 L’Assemblea ordinaria deve essere tenuta entro il mese di dicembre per l’approvazione del
bilancio di previsione per l’anno successivo, ed entro il mese di marzo per l’approvazione del
bilancio consuntivo dell’anno precedente.
9.7 L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, salvo quando non diversamente disposto dal
presente Statuto, è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi
diritto la voto; in seconda convocazione, da indirsi almeno un’ora dopo, qualsiasi sia il numero dei
soci presenti aventi diritto al voto.
9.8 L’Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei votanti (gli astenuti non
sono considerati votanti).
9.9 L’Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal
vice Presidente.
9.10 Spetta all’Assemblea deliberare sul programma generale di attività, sul conto consuntivo,
predisposti dal Consiglio, su eventuali proposte del Consiglio Direttivo o dei soci, sulle modifiche
statutarie e sullo scioglimento dell’Associazione.
9.11 Spetta, inoltre, all’Assemblea la elezione del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori e
del Collegio dei Probiviri.
9.12 La indizione assembleare deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo, che indica la sede, la
data e l’ora, e ne fissa l’ordine del giorno.
9.13 L’Assemblea può essere anche indetta dietro richiesta scritta di almeno un terzo dei soci da
presentare al Consiglio Direttivo.
9.14 La convocazione assembleare deve pervenire ai soci con un congruo anticipo di tempo sulla
data fissata (almeno dieci giorni prima) anche con recapito postale ordinario. L’avviso di
convocazione deve essere esposto nella sede sociale.
9.15 Le modifiche statutarie sono adottate dall’Assemblea straordinaria.
9.16 L’Assemblea per le modifiche statutarie è valida in prima convocazione con la presenza dei
due terzi dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione con la presenza della maggioranza
dei soci aventi diritto al voto.
9.17 L’Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei votanti presenti (gli
astenuti non sono considerati votanti).
9.18 L’Assemblea per lo scioglimento della Pro Loco è valida in prima convocazione con la
presenza dei quattro quinti dei soci aventi diritto al voto; in seconda con la presenza dei due terzi
dei soci aventi diritto al voto.
9.19 L’Assemblea delibera lo scioglimento della Pro Loco con il voto favorevole della maggioranza
dei votanti (gli astenuti non sono considerati votanti).
9.20 Delle riunioni assembleari deve essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal
Segretario dell’associazione, consultabile da tutti i soci presso la sede sociale su richiesta scritta e
motivata da parte dei richiedenti.
Art. 10 - Consiglio Direttivo
10.1 Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari, stabilito dall’Assemblea prima delle
votazioni, di membri eletti a votazione segreta dall’Assemblea stessa; essi durano in carica quattro
anni e sono rieleggibili.
10.2 Possono essere invitati alle sedute del Consiglio, con parere consultivo, il Sindaco del
Comune, esponenti di associazioni di volontariato o di associazioni di categoria nel campo turisticoculturale,
secondo quanto deliberato dal Consiglio Direttivo.
10.3 In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, di membri effettivi, si procede alla loro surroga con i
soci primi non eletti sino ad massimo della metà dei consiglieri stabiliti.
10.4 Dopo la surroga consentita l’Assemblea, entro trenta giorni, deve eleggere il nuovo Consiglio
Direttivo.
10.5 Per la validità delle sedute occorre la presenza effettiva di almeno la metà dei consiglieri
previsti; nella votazione, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
10.6 Il Consiglio elegge nel suo seno, a votazione segreta, il Presidente e il vice-Presidente.
10.7 Il rinnovo delle cariche sociali deve essere comunicato all’UNPLI PUGLIA, al Comune di
residenza, alla Regione Puglia, all’Ufficio delle IIDD ed all’Ufficio SIAE di competenza.
10.8 Il Consiglio si raduna di norma almeno ogni sessanta giorni, ed ogni qualvolta lo ritenga
necessario il Presidente o dietro richiesta scritta di almeno un terzo dei Consiglieri.
10.9 Il Consigliere che non rinnovi l’adesione alla propria Pro Loco entro il 15 gennaio decade
automaticamente dalla carica.
10.10 Il Consigliere che per tre sedute consecutive risulti, comunque, assente dalle sedute di
Consiglio, senza gravi e giustificati motivi da produrre per iscritto, viene dichiarato decaduto e,
quindi, surrogato.
10.11 Sia la decadenza che la surroga deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo.
10.12 Spetta al Consiglio l’amministrazione del patrimonio sociale, la formazione e l’approvazione
del bilancio preventivo, la formazione del bilancio consuntivo, che deve essere approvato
dall’Assemblea; spetta, inoltre, al Consiglio deliberare sull’entità della quota sociale annua,
deliberare sull’ammissione o sull’esclusione dei soci, sulla decadenza o surroga dei Consiglieri,
Revisori e Probiviri, assumere tutte le iniziative ritenute idonee per il raggiungimento delle finalità
sociali, con tutte le facoltà che non siano dalla legge o dal presente statuto riservate all’Assemblea
dei soci.
10.13 Delle riunioni di Consiglio deve essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal
Segretario, consultabile da tutti i soci presso la sede sociale su richiesta scritta e motivata dei
richiedenti.
Art. 11 - Presidente e vice Presidente
11.1 Il Presidente e il vice Presidente sono eletti dal Consiglio Direttivo a votazione segreta o in
altro modo accettato alla unanimità dal Consiglio stesso.
11.2 Il Presidente in caso di assenza o di impedimento viene sostituito dal vice-Presidente o dal
Consigliere più anziano di iscrizione alla Pro Loco.
11.3 Il Presidente convoca e presiede il Consiglio e l’Assemblea dei soci con l’assistenza del
Segretario.
11.4 Il Presidente ha in unione agli altri membri del Consiglio la responsabilità
dell’amministrazione dell’associazione.
11.5 Il Presidente è a tutti gli effetti il legale rappresentante della Pro Loco.
11.6 In caso di dimissioni o di impedimento permanente il Consiglio Direttivo deve provvedere
entro 15 giorni alla elezione del nuovo Presidente.
Art. 12 - Segretario – Tesoriere
12.1 Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo su indicazione del Presidente.
12.2 Il Segretario assiste il Consiglio e l’Assemblea, redige i verbali e cura il normale
funzionamento degli uffici.
12.3 Il Segretario è responsabile, insieme la Presidente, della perfetta tenuta degli atti e di ogni altro
documento sociale.
12.4 Il Segretario assume anche i servizi di tesoreria.
12.5 Il Segretario, in particolare, ha i seguenti compiti:
a) partecipa senza diritto di voto, nel caso in cui non sia consigliere, alle riunioni del Consiglio
Direttivo e dell’assemblea dei soci;
b) predispone relazioni e verbali, di cui sia stato incaricato;
c) esprime parere sulla regolarità procedurali delle deliberazioni dei vari Organi deliberativi;
d) amministra un fondo spese istituito allo scopo dal Consiglio Direttivo;
e) redige la stesura dei bilanci;
f) provvede ai pagamenti ed alle riscossioni dovute;
g) deposita presso la sede sociale i documenti contabili relativi al Bilancio consuntivo per almeno
quindici giorni prima della riunione dell’Assemblea convocata per l’approvazione.
Art. 13 - Collegio dei Revisori dei Conti
13.1 Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti, eletti a
votazione segreta dall’Assemblea dei soci.
13.2 Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
13.3 Essi hanno il compito di esaminare periodicamente la contabilità sociale ed ogni qualvolta lo
ritengano opportuno, nonché di relazionare sul bilancio consuntivo.
13.4 Il Presidente dei Revisori, o altro membri da lui delegato, partecipa con parere consultivo ai
lavori del Consiglio.
Art. 14 - Collegio dei Probiviri
14.1 Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti, eletti a
votazione segreta dall’assemblea dei soci.
14.2 Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
14.3 Essi hanno il compito di controllare la osservanza delle norme statutarie e di dirimere eventuali
controversie tra singoli soci.
14.4 Il Collegio dei Probiviri può segnalare controversie, che non sia in grado di decidere, al
Collegio dei Probiviri del Comitato Regionale UNPLI, ai sensi delle norme dello Statuto Regionale
UNPLI.
Art. 15 - Presidente onorario
15.1 Il Presidente onorario può essere nominato dall’Assemblea dei soci per eccezionali meriti
acquisiti in attività svolte a favore della Pro Loco.
15.2 Al Presidente onorario possono essere affidati dal Consiglio Direttivo incarichi di
rappresentanza e di eventuali contatti con altri Enti.
Art. 16 - Controllo e vigilanza
16.1 La Pro Loco adegua la propria attività gestionale alle norme delle leggi vigenti, riconoscendo
l’assenza di lucro e la competenza territoriale.
16.2 La Pro Loco si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e
gratuita, dei propri Soci per il perseguimento dei fini istituzionali.
16.3 La Pro Loco può, in caso di particolari necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di
prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri soci.
16.4 Tutte le cariche della Pro Loco sono gratuite e sono incompatibili con cariche politiche e
amministrative.
16.5 Il Consiglio Direttivo delibera e decide in merito a quanto previsto dal presente articolo e può
prevedere dei rimborsi delle spese documentate, sostenute da soci o da persone che hanno operato
per la Pro Loco nell’ambito delle attività istituzionali.
16.6 La Pro Loco accetta le direttive e gli accertamenti dell’UNPLI così come previsti dallo Statuto
e dal regolamento dell’UNPLI regionale, e le verifiche e i controlli della Regione Puglia secondo
quanto previsto dalla legge regionale sulle Pro Loco.
16.7 La Pro Loco deve depositare, entro trenta giorni dalla propria costituzione, il proprio atto
costitutivo completo di statuto e regolamento presso l’UNPLI regionale, presso il proprio Comune e presso la Regione Puglia.
16.8 Nel caso in cui vengano a mancare i requisiti previsti dal presente Statuto quali la mancata
approvazione dei bilanci o la mancata elezione degli organi sociali la Pro Loco viene commissariata
dall’UNPLI regionale, per quanto di sua competenza, fatto salvo ogni intervento della Regione
Puglia.
16.9 L’UNPLI regionale, in caso vengano meno i requisiti necessari per un corretto funzionamento
della Pro Loco, in collaborazione con il Comune di competenza, mette a disposizione l’atto
costitutivo e relativo statuto per i cittadini che volessero riattivare il funzionamento
dell’associazione.
Art. 17 - Disposizioni generali
17.1 Le eventuali modifiche al presente Statuto, che non siano incompatibili con quanto previsto
dalla legge regionale delle Pro Loco di Puglia e con gli indirizzi e i regolamenti dell’UNPLI,
deliberate dall’Assemblea straordinaria secondo le norme vigenti, vanno registrate dal Presidente
della Pro Loco presso il competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate.
17.2 Le modifiche statutarie devono essere preventivamente inoltrate alla Regione Puglia e
all’UNPLI Puglia per il parere di competenza. Trascorsi trenta giorni dall’inoltro, senza ricevimento
dei richiesti pareri, tali modifiche s’intendono accolte.
Art. 18 - Scioglimento della Pro Loco
18.1 La Pro Loco può essere sciolta con apposita delibera dei soci in assemblea straordinaria. 18.2
Lo scioglimento della Pro Loco deve essere comunicato all’UNPLI regionale, al Comune di
residenza, agli organi di polizia competenti, nonché alla Regione Puglia.
18.2 In caso di vacanza amministrativa, l’amministrazione uscente risponde direttamente di
eventuali pendenze contabili o amministrative.
18.3 In caso di scioglimento della Pro Loco gli eventuali residui attivi devono essere devoluti a fini
di utilità sociale.
Art. 19 - Riferimenti legislativi
19.1 Per tutto ciò che non è espressamente contemplato nel presente Statuto e nel Regolamento
allegato, si fa rinvio a quanto previsto nel Codice Civile, nelle leggi nazionali relative alle Pro Loco
e nella legge vigente sulle Pro Loco della Regione Puglia, nonché nelle norme e regolamenti
dell’UNPLI Nazionale e Regionale.
Art. 20 - Norma transitoria
20.1 Il presente Statuto è stato approvato dall’Assemblea straordinaria tenutasi a Alezio
il 6 novembre 2004, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione.
*documento elaborato digitalmente : ha solo valore ufficioso